I possibili effetti indesiderati e perversi della proposta di abrogazione dell’omicidio del consenziente, così come formulata (e dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale).
Il quesito referendario avrebbe abrogato l’omicidio del consenziente non viziato. Le ipotesi penali che sarebbero rimaste in vigore in caso di abrogazione, infatti, da circostanze aggravanti dell’omicidio del consenziente (quali sono oggi) sarebbero divenute un reato autonomo applicabile a tutti i casi di consenso che sinteticamente definiremo viziato (per minore età, incapacità della vittima, ecc.).
Una norma a quel punto inutile perché in ogni per tali condotte sarebbero previste le pene del delitto di omicidio volontario. Eliminando mentalmente l’omicidio del consenziente come ridisegnato dalla proposta referendaria, tutte le ipotesi ivi residuali come vigenti sarebbero comunque punite dall’omicidio volontario. Su questo direi nulla quaestio.
Ma cosa sarebbe successo ai casi di omicidio volontario fondato su un consenso non viziato, dato cioè da una persona maggiore di età, sana di mente, malata o meno, la cui malattia non avrebbe invalidato, quindi, il consenso dato alla propria morte? Tale omicidio generato da un consenso valido, sarebbe stato, quindi, dichiarato lecito, non punibile? Ma sulla base di quale norma? Di quale interpretazione?
Nel nostro ordinamento è lecito tutto ciò che non venga espressamente vietato. Ma nel nostro sistema penale esiste pur sempre la norma che punisce l’omicidio volontario.
L’omicidio del consenziente di cui all’attuale art. 579 cp (del quale si è proposta l’abrogazione parziale) è una forma autonoma attenuata di omicidio (non una circostanza attenuante) ed una norma, pertanto, (indiscutibilmente) speciale rispetto all’omicidio volontario.
Ovvero contiene un elemento speciale, il consenso, rispetto alla norma generale dell’omicidio volontario; se si ricostruisce l’esistenza di un consenso non viziato si applica il meno grave omicidio (appunto speciale) del consenziente rispetto alla norma generale omicidio volontario.
La disciplina del rapporto di specialità tra norme penali è regolato e disciplinato dall’art. 15 del codice penale (…la disposizione di legge speciale deroga alla… disposizione di legge generale…).
Nel caso di abrogazione di una norma penale speciale rispetto ad una norma penale generale, inevitabilmente riespande la sua portata la norma penale generale, anche ai casi quindi che prima, in forza del principio di specialità, sarebbero stati disciplinati dalla norma speciale.
Per evitare, quindi, che un’abrogazione della norma che prevede l’omicidio del consenziente nei casi di consenso non viziato conduca alla inevitabile riespansione dell’omicidio volontario, l’interprete dovrebbe ricorrere ad una torsione interpretativa di notevole difficoltà.
Come fare? Vediamo. Proviamo a ragionare. Se il consenso è viziato l’omicidio viene punito come omicidio volontario, ma se il consenso è lecito come faccio a ritenere non tipico, non punibile l’omicidio?
Il bene vita nel nostro ordinamento rimane un bene indisponibile (confronta art. 5 del codice civile, Atti di disposizione del proprio corpo, che così ancora lo classifica).
La causa di giustificazione di cui all’art. 50 cp (Consenso dell’avente diritto) che scrimina i reati qualora sia prestato il consenso della vittima non si applicherebbe comunque perché la vita rimane un bene indisponibile nell’ordinamento. Ciò lo si comprende facilmente proprio dall’esistenza della forma meno grave di omicidio che è l’omicidio del consenziente, pur sempre delitto, dove il consenso dell’avente diritto rende meno grave ma pur sempre punibile l’omicidio.
Io non vedo una via interpretativa, coerente e rispettosa dell’ordinamento giuridico ed indiscutibile della disciplina generale del diritto penale che potrebbe portare, nel caso dell’abrogazione così come proposta dell’art, 579 cp, pacificamente a ritenere lecito tout court l’omicidio del consenziente in caso di consenso non viziato.
Il consenso non viziato dovrebbe agire, cioè, come una nuova causa di giustificazione implicita o un elemento che elimina la tipicità (qui mi rivolgo ai tecnici del diritto penale) stessa dell’omicidio solo perché quello viziato è punito come omicidio volontario?
Affido, cioè, all’interprete, senza peraltro certezze interpretative, una materia così delicata come l’eutanasia o il suicidio assistito, quando un consolidato principio di diritto imporrebbe l’applicazione della norma generale dell’omicidio volontario?
Dove sarebbe stato previsto, scritto, sancito, che un consenso validamente prestato avrebbe reso lecito l’omicidio della vittima consenziente? Lo avrei dovuto ricavare interpretativamente solo perché un consenso viziato sarebbe stato (ancora) omicidio volontario? Un elemento essenziale di tale portata ricavato per via interpretativa?
Avendo nel sistema il delitto di omicidio volontario applicabile (come prima) al consenso viziato, il consenso non viziato dovrebbe far considerare lecito l’omicidio del consenziente, non per una espressa previsione normativa, ma per un ragionamento interpretativo evolutivo, sistematico, complicato che potrebbe tranquillamente essere ritenuto non condivisibile. A mio parere sarebbe venuto fuori un pasticcio di proporzioni enormi, che al momento della redazione del quesito doveva essere valutato e che mi stupisce moltissimo non lo sia stato.
L’omicidio del consenziente, che in caso di consenso non viziato oggi viene punito meno gravemente dell’omicidio volontario, nel caso di abrogazione come proposta, sarebbe stato punibile più gravemente trovando unica disciplina nell’omicidio volontario.
Paradossale. Salvo, ripeto, uno sforzo interpretativo per nulla semplice (al limite coi principi del diritto) e come tale non fondato su una precisa positivizzazione attraverso legge della liceità dell’eutanasia.
A questo punto attendo con estremo interesse una spiegazione tecnico-penalistica da chi (esperti compresi) ex post ha definito la decisione della Corte Costituzionale come meramente politica. Nell’ordinamento, da nessuna parte, risulta ancora scritto che il consenso non viziato della vittima in determinate situazioni sarebbe lecito.