grayscale photography of elephant

Una Replica a: La legittimità delle limitazioni alla libertà di espressione in relazione alla disinformazione

Di Stefano Bellelli

In seguito a un mio sintetico commento su questo articolo, sono stato invitato da uno degli autori a esporre le mie considerazioni in una forma più estesa.

Raccolgo volentieri la sfida.

In questa risposta, tenterò di esporre le ragioni per cui ritengo che l’articolo sia costruito su una interpretazione illiberale, e in un certo senso socialista (in senso classico e pre-marxiano), del concetto di “diritto”, il quale viene svuotato della propria capacità di proteggere il singolo dall’abuso di potere. Di seguito, accennerò ad alcune problematiche relative all’argomento di segno apparentemente opposto (potremmo dire: libertario) con cui gli autori giustificano la facoltà dei gestori di social network di censurare i propri utenti, e osserverò come, in generale, tale questione sia particolarmente spinosa e di difficile soluzione.

Sin dall’introduzione, e a più riprese lungo tutto l’articolo, gli autori sottolineano la funzione sociale della libertà di espressione: dal dialogo tra uomini liberi “scaturisce la crescita sociale”, attraverso la libertà d’espressione si realizza il sindacato politico sul governo “per il tramite dell’opinione pubblica”, e così via. Un inquadramento del problema che rivela una precisa scelta di campo.

Come accennato dagli autori stessi, infatti, si è giunti a sancire il diritto di libera espressione in conseguenza di due tradizioni politico-giuridiche separate, e molto diverse fra loro: quella anglosassone, che concepisce questo diritto primariamente come individuale; e quella francese, che lo concepisce invece come sociale. Né d’altronde potrebbe essere diversamente: se infatti in Inghilterra esso (come tutti i diritti di base) fu preteso e ottenuto in conseguenza del desiderio di autodeterminazione dei Commons nei confronti della Corona, in Francia esso fu elaborato contestualmente alla sostituzione del monarca con un “popolo sovrano” inteso come corpo politico irriducibile agli individui. Perciò, mentre la tradizione anglosassone concepisce la libera espressione come diritto individuale e come protezione del singolo dall’eterodeterminazione, quella continentale non può che pensarla come diritto sociale, come esercizio di una libertà che, seppur attualizzata accidentalmente nell’individuo, appartiene sostanzialmente alla collettività, al popolo.

Gli autori abbracciano convintamente la tradizione francese e continentale: dopo una reiterata insistenza sulle limitazioni di ordine sociale e istituzionale all’esercizio della libertà di parola nell’ordinamento internazionale e sovranazionale, essi stessi subordinano francamente la libertà di espressione del singolo alle esigenze di buona salute dello Stato: “i principi fondanti dello Stato esigono che la democrazia sia basata su una libera opinione pubblica. Da ciò discende che il cittadino deve essere messo in condizioni di compiere liberamente le sue valutazioni attraverso l’analisi di punti di vista differenti […]”.

È ora chiaro che, a giudizio degli autori, è in capo all’opinione pubblica che si forma il diritto in questione. Diritto che, peraltro, non è quello di esprimersi liberamente; ma di udire opinioni variegate che contribuiscano alla formazione di un “consenso informato” politico. E se questi sono i termini della questione, hanno ragione gli autori a concludere che da tale diritto consegue naturalmente anche quello a non udire opinioni capaci di turbarne l’obiettività.

Essi infatti continuano così: “ciò impone che i dati forniti al cittadino, affinché possano essere adoperati da esso per costruire il proprio convincimento, siano caratterizzati da profili di obiettività e imparzialità”. Ovvero: se la libertà di espressione è un “bene strumentale” alla formazione di una retta opinione nel corpo politico, allora si capisce che il suo esercizio debba essere circoscritto a tutte e sole le espressioni adeguate a questo uso. E non è sufficiente che le opinioni espresse siano formalmente vere; ma devono anche essere inidonee a turbare la formazione dell’opinione stessa: dovranno essere, appunto nelle parole degli autori, obiettive e imparziali.

Sia detto per inciso: si tratta di una preoccupazione più che comprensibile nel periodo storico attuale, dove non solo menzogne vere e proprie, ma anche verità fattuali incorniciate in una narrazione interessata, vengono utilizzate ad arte da professionisti della comunicazione (magari alle dipendenze di foreign agents) per turbare il processo di formazione delle opinioni politiche, ricorrendo per di più a tecniche di profilazione digitale dei destinatari del messaggio.

Tuttavia, non si può ignorare l’elephant in the room: una libertà di espressione confinata alle sole comunicazioni vere, obiettive e imparziali, non è una libertà di espressione. È sì un diritto e una libertà, ma il diritto sociale e la libertà sociale del corpo politico a ricevere informazioni affidabili: e il corpo politico esercita e tutela queste sue facoltà precisamente attraverso la compressione e limitazione della libertà di espressione individuale.

Un anglosassone probabilmente direbbe: dunque non è cambiato nulla. Dunque due rivoluzioni in Inghilterra e una in America non ci hanno affrancato dall’arbitrio del sovrano, ma ci hanno sottomesso a un sovrano di tipo diverso, che continua a restringere le libertà individuali a tutela delle libertà sue proprie. Ed è infatti soltanto un comodo rifugio, dire che il nuovo diritto è giusto in quanto democratico: il sovrano, pur non essendo più un individuo, ma un’entità mistica disincarnata (il popolo inteso come corpo politico), continua ad essere despota dei diritti individuali.

Anzi: l’uso della categoria metafisica di popolo sovrano cela la verità. Dietro la ragionevole apparenza dell’anteporre all’interesse di alcuni individui quello di tutti loro, riuniti nel corpo politico, a ben guardare sono ancora degli specifici individui-sovrani (coloro che hanno compiuto la simonia di acquistare la corona sul mercato dei voti) a decidere chi e come può godere del diritto di esprimersi liberamente.

E in questo è esemplare l’ultimo paragrafo dell’articolo: nel quale si rileva che la Costituzione turca limita la libertà di espressione in nome della ragion di Stato (perché non si può chiamare altrimenti), e si sottolinea che proprio questo appiglio, questa limitazione sociale della libertà individuale, è stata lo strumento che ha permesso di sopprimere impunemente ogni discorso antipatriottico.

Ciò nonostante, gli autori comunque difendono la concezione sociale del diritto. E qui lo posso dire compiutamente, senza timore di essere frainteso: essi difendono a una concezione hegeliana e socialista del diritto. Una concezione, cioè, dove l’individuo non è altro rispetto al sovrano, e i due non hanno un rapporto giuridico in cui si possono inserire diritti e doveri, ma l’individuo è sussunto entro il corpo sociale, e per esso esistono diritti solo nella misura in cui sono diritti della società.

Infatti, quantunque in modo titubante, gli autori concludono: “benché il Legislatore non sia certo una entità sovrannaturale dotata di infallibile giudizio, è pur sempre l’espressione della volontà democratica di un popolo (sempre che si sia liberamente formata); e quando esso agisce nel rispetto dei principi fondamentali, contenuti nelle Costituzioni e nei Trattati internazionali, agisce a tutela dei propri consociati”.

Ma il legislatore è un’entità sovrannaturale: nel senso che non appartiene al mondo reale, fatto di parlamentari che approvano leggi, presidenti che le firmano, e individui obbligati a rispettarle o impegnati a costringere altri a rispettarle. Appartiene invece al mondo delle idee, dove è possibile la Aufhebung degli individui concreti in un popolo che è anche sovrano e quindi legislatore di sé stesso, e nella legge esprime la volontà popolare, (cioè la sua propria volontà), e quindi sostanzialmente esercita un diritto per sé, quantunque questo esercizio calpesti le libertà degli individui concreti e reali che sono stati aufgehoben in esso.

A proposito di questo, ovvero dell’uso della legge per limitare i diritti dell’individuo, gli autori dicono: “in uno Stato di diritto, che al momento riteniamo essere la massima espressione dell’evoluzione sociale umana, frutto di secoli di lotte e conquiste, lo strumento atto a stabilire il confine tra lecito e illecito può essere solamente uno: la Legge”. Ma che la democrazia sia una conquista, parto di un secolare travaglio, non può giustificare in assoluto ogni opera del legislatore democraticamente eletto.

È vero che la democrazia è il miglior strumento di promozione e tutela della libertà che si sia trovato nella storia; ma solo perché, come ebbe a dire Churchill, “la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora”. Non, invece, perché nella democrazia avvenga qualche processo escatologico, come invece predicavano i socialisti francesi (e pure quelli successivi).

La democrazia non è una panacea. La legge non risolve di per sé i conflitti. Il legislatore non agisce necessariamente “a tutela dei propri consociati” (sic). E invocare la Ragione, perché discenda su di noi e illumini i nostri cuori, non cambierà magicamente questi fatti.

È necessario invece riconoscere che stat Roma pristina nomine: le istituzioni, e con esse la legge, possono tutelare le libertà individuali garantendo un equilibrio tra diritti contrapposti; oppure possono fallire; o possono persino tutelare sé stesse a discapito degli individui – come nel caso citato della Turchia. E se è vero che si può “abusare” dei diritti (quantunque riterrei più rigoroso, e meno pericoloso, parlare di condotte specifiche non tutelate dal diritto), non si può ignorare che anche il legislatore può abusare del potere contro gli individui.

Il sovrano (e specialmente quando rivendica di essere il popolo sovrano) può infatti ricorrere al proprio diritto all’informazione imparziale e obiettiva per tacitare il dissenso politico, e decidere arbitrariamente chi si esprime in modo obiettivo e chi no, chi è sociale e chi antisociale. Si vede bene, allora, chi tra sovrano e individuo debba essere maggiormente tutelato, per diritto naturale, in quanto parte debole e più soggetta ad abusi.

All’opposto degli autori dell’articolo, mi schiero perciò convintamente a favore dell’opzione anglosassone: a favore di un diritto alla libertà di espressione che non ignora i pericoli insiti in una sua interpretazione fondamentalista, e trova perciò limiti suggeriti dal buon senso (come direbbero gli americani: non è libera espressione gridare “al fuoco” in un teatro gremito); ma anche a favore di un diritto che è essenzialmente posto a difesa dell’individuo nei confronti di una collettività che può assumere contro di esso le vesti del tiranno.

Concludo, come anticipato, con una riflessione sul penultimo paragrafo, dove si difende la libertà delle social media companies di imporre agli utenti le proprie regole di condotta, motivando questa posizione col fatto che si tratta di aziende, quindi di soggetti che “rispondono a scopi privati (di lucro e non certo idealistici) e non anche a interessi pubblici”. Si tratta di una posizione curiosa, specie considerando che esse pure sono proprietà di individui e governate da individui facenti parte del corpo politico; e che negli spazi di discussione che le loro aziende offrono si forma l’opinione pubblica del corpo politico stesso.

Dunque, da un punto di vista “francese”, queste aziende hanno degli obblighi sociali, e sono in una certa misura responsabili delle opinioni che attraverso esse vengono condivise: non hanno quindi la facoltà di applicare norme di condotta né troppo permissive (così da lasciare spazio alla formazione di un’opinione pubblica non imparziale e non obiettiva), né troppo restrittive (tali da plasmare, con la propria azione “editoriale”, una comunicazione altrettanto priva di imparzialità e obiettività).

Viene il sospetto che questo argomento, così disorganico all’impalcatura teorica dell’articolo, sia stato avanzato per giustificare la scelta fatta in questi giorni dai due principali social network (Facebook e Twitter) di censurare, per la prima volta in modo programmatico, la diffusione di alcuni contenuti, la maggior parte dei quali (ma non tutti: vedi reportage del New York Post) ascrivibili alla categoria delle fake news.

È vero che, nella circostanza attuale, le due aziende si sono mosse in una direzione favorevole all’imparzialità e all’obiettività; tuttavia, la giustificazione “libertaria” avanzata dagli autori ha il potenziale di favorire esattamente il processo opposto: ovvero la nascita di spazi di diffusione di contenuti tendenziosi quando non apertamente falsi, sia per azione (impressione di una “linea editoriale”), sia per omissione (messa a disposizione di spazi colonizzabili da comunicatori interessati).

Temo che, in questo caso, gli autori sarebbero stati molto più restii a invocare la libertà d’impresa a protezione delle content policy dei social network. Risulta dunque ancor più chiaro che, dietro a un’apparente posizione libertaria, si cela di nuovo la convinta opzione socialista degli autori: le aziende possono agire liberamente quando si tratta di comprimere la libera espressione di individui antisociali; ma non ne hanno facoltà quando, invece, vanno a comprimere il diritto sociale del corpo politico a un’informazione imparziale e obiettiva.

D’altro canto, neppure la posizione anglosassone è esente da aporie. Attualmente, la dottrina e la giurisprudenza degli Stati Uniti (dove pressoché tutte le social media companies sono domiciliate) proteggono in modo assoluto il diritto delle aziende ad applicare le regole di condotta che desiderano, purché erga omnes (purché, cioè, non vengano utilizzate per imprimere ai contenuti una “linea editoriale” politicamente schierata). E ciò per il motivo che la libertà di espressione, garantita dal Primo Emendamento, tutela nei confronti del legislatore (“Congress shall make no law…”), e non anche nei confronti di altri individui, quali sono in effetti i proprietari e i manager delle aziende che gestiscono i social network.

Tuttavia, se guardiamo alla realtà, ci rendiamo facilmente conto che il dibattito e la condivisione del pensiero avvengono ormai primariamente, e in modo preponderante, attraverso un oligopolio di piattaforme, per cui un individuo censurato da esse viene sostanzialmente privato del diritto di esprimere la propria opinione nel luogo pubblico dove avviene lo scambio di idee (viene escluso dal foro pubblico, secondo un’altra fortunata espressione americana).

E se pure questo oligopolio non è chiuso ed è scalabile (come prova il fatto che le principali società pioniere dei social media sono già state spazzate via dal settore: da AOL a Microsoft a MySpace), ciò non avviene in tempi così brevi da garantire veramente al singolo individuo censurato dalle piattaforme di accedere a un’alternativa utile. E ciò per ragioni strutturali: essendo i social network dei luoghi di aggregazione e condivisione di informazioni, un’ampia concorrenza sarebbe segno della loro disfunzionalità e incapacità a servire allo scopo.

È emblematico, a questo riguardo, il caso di Alex Jones, un teleimbonitore e anchorman complottista censurato da tutti i principali social network. Per quanto non ci si possa sinceramente dispiacere per l’oscuramento di questo personaggio (che peraltro, diffondendo le sue teorie, ha messo a rischio l’incolumità di varie persone), ciò nonostante la sua disavventura social testimonia il potere, in capo a una manciata di CEO di cultura omogenea e connessi tra loro da una rete di interessi, di determinare l’oblio e la rovina finanziaria anche di comunicatori dotati di grande fama e seguito. Una questione che rimane dunque aperta, e che sembra non possa essere risolta con facilità dal punto di vista filosofico-giuridico.

In conclusione, vorrei riprendere le parole degli autori, che all’ultimo capoverso scrivono: “al momento il Legislatore è in affanno, tormentato da pressioni interne ed esterne alle quali è certamente difficile far fronte”. Ragione di più per ribadire con forza l’importanza dei diritti individuali, e la necessità di proteggere il singolo dal sovrano, che può essere iniquo anche quando si chiama popolo… o Mark Zuckerberg.